Art. 15
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[2]La Commissione ordinaria di avanzamento ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle stabilite da speciali disposizioni:
- a)giudicare sull'idoneita' alle funzioni del proprio grado degli ufficiali in servizio permanente, fino al grado, incluso, di capitano di corvetta e corrispondenti;
- b)giudicare sull'idoneita' all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera a);
- c)designare, ai sensi del successivo art. 49, i tenenti di vascello ed i capitani di corvetta da iscrivere nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, ed i capitani ed i maggiori del genio navale da iscrivere nei ruoli delle direzioni o dei servizi;
- d)dare parere per i trasferimenti da ruolo a ruolo dello stesso corpo per i capitani di corvetta ed i maggiori del genio navale;
- e)dare parere nei casi di sospensione della promozione di cui al successivo art. 24 per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
- f)dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri di avanzamento per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
- g)dare parere sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
- h)designare gli ufficiali aventi grado di capitano di corvetta o corrispondente da collocare «a disposizione» o «fuori organico», qualora il collocamento in dette posizioni non sia, per legge, conseguenza di un precedente giudizio;
- i)dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorita' degli ufficiali previsti nella precedente lettera a), che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali e dare il parere prescritto dall'art. 38-bis della stessa legge per gli ufficiali di cui alla precedente lettera a);
- l)giudicare sull'idoneita' alle funzioni del grado od all'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo, sino al grado, incluso, di contrammiraglio e corrispondenti.
[3]La Commissione ordinaria di avanzamento ha altresi' le attribuzioni di cui alle precedenti lettere b), e), f) e g) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva