Art. 16

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[1](Art. 24, 1° comma, ed art. 25, 2°, 3°, 4° e 5° comma T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati).

[2]La Commissione suprema e quella ordinaria di avanzamento debbono prendere in esame gli elementi di giudizio di cui al presente testo unico e al relativo regolamento per giudicare anzitutto se l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado, e, in caso affermativo, se sia da prescegliere per l'avanzamento.

[3]I giudizi di cui sopra sono pronunciati con votazione palese, dopo esaurita la discussione in merito.

[4]E' giudicato idoneo agli uffici del grado, o da prescegliere per l'avanzamento ad anzianita', l'ufficiale che abbia riportato nella votazione la maggioranza assoluta di voti.

[5]E' giudicato da prescegliere per l'avanzamento per concorso, a scelta assoluta, a scelta comparativa, l'ufficiale che abbia riportato un numero di voti favorevoli superiore a quello di 2/3 dei votanti.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art16 · fonte su Normattiva