Art. 16
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[2]La Commissione suprema e quella ordinaria di avanzamento debbono prendere in esame gli elementi di giudizio di cui al presente testo unico e al relativo regolamento per giudicare anzitutto se l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado, e, in caso affermativo, se sia da prescegliere per l'avanzamento.
[3]I giudizi di cui sopra sono pronunciati con votazione palese, dopo esaurita la discussione in merito.
[4]E' giudicato idoneo agli uffici del grado, o da prescegliere per l'avanzamento ad anzianita', l'ufficiale che abbia riportato nella votazione la maggioranza assoluta di voti.
[5]E' giudicato da prescegliere per l'avanzamento per concorso, a scelta assoluta, a scelta comparativa, l'ufficiale che abbia riportato un numero di voti favorevoli superiore a quello di 2/3 dei votanti.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva