Art. 17
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[2]Le Commissioni suprema ed ordinaria di avanzamento nei casi di avanzamento ad anzianita' od a scelta assoluta compilano l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno; nei casi di avanzamento per concorso ed a scelta comparativa compilano la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, indicando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento. Nei casi di avanzamento a scelta eccezionale o per meriti eccezionali esprimono parere caso per caso.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva