Art. 17

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9, 3° comma 2° periodo, lettera b, ed art. 13, 2° periodo del 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]Le Commissioni suprema ed ordinaria di avanzamento nei casi di avanzamento ad anzianita' od a scelta assoluta compilano l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno; nei casi di avanzamento per concorso ed a scelta comparativa compilano la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, indicando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento. Nei casi di avanzamento a scelta eccezionale o per meriti eccezionali esprimono parere caso per caso.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art17 · fonte su Normattiva