Art. 19
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[2]Il Ministro approva le graduatorie e gli elenchi compilati dalla Commissione suprema e da quella ordinaria, apportando negli elenchi le esclusioni e nelle graduatorie dei prescelti le esclusioni e gli spostamenti che ritiene giusti e necessari nell'interesse del servizio.
[3]Poscia, sulla scorta delle graduatorie e degli elenchi approvati, e nei limiti e modi prescritti dal presente testo unico e dal Regolamento, forma:
- a)tanti quadri di avanzamento quanti sono i gradi di ciascuno dei ruoli di anzianita', nei quali sono iscritti gli ufficiali dei vari corpi e categorie;
- b)gli elenchi degli ufficiali dello Stato Maggiore, ruolo comandi navali, e quelli degli Ufficiali del genio navale, ruolo direzioni, che devono essere trasferiti rispettivamente nel ruolo comandi marittimi e nel ruolo servizi.
[4]((Dopo la compilazione dei quadri di avanzamento cessano di aver vigore gli elenchi previsti dal 1° comma del presente articolo; le graduatorie restano, invece, in vigore, ai soli effetti della formazione delle vacanze necessarie e secondo le norme del regolamento, sino alla data con la quale sono sostituite da nuove graduatorie approvate dal Ministro)).
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva