Art. 2

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[1](Art. 2 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Per conseguire i vari gradi di ammiraglio o di generale occorre possedere in modo eminente le qualita' indispensabili per esercitare l'alto comando in mare e in terra od assolvere le funzioni di alta direzione.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art2 · fonte su Normattiva