Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 2 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Per conseguire i vari gradi di ammiraglio o di generale occorre possedere in modo eminente le qualita' indispensabili per esercitare l'alto comando in mare e in terra od assolvere le funzioni di alta direzione.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva