Art. 22

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[1](Art. 17, 2° e 3° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento possono essere presi in esame, per decisione del Ministro per la marina, quando vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte.

[3]Gli ufficiali per i quali le Commissioni di avanzamento deliberano di sospendere il giudizio per le cause stabilite dal presente testo unico e dal regolamento possono essere sottoposti a nuovo scrutinio, quando si presume siano cessate le cause che motivarono la sospensione del giudizio.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art22 · fonte su Normattiva