Art. 23

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[1](Art. 29, 1° e 2° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e art. 9, penultimo comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]L'autorita' che ritenga un suo dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento non piu' idoneo alla promozione per sopravvenute cause fisiche, intellettuali, morali o di qualsiasi altra natura, ha l'obbligo di proporre la sua sospensione o cancellazione dal quadro.

[3]La proposta e' sottoposta all'esame della competente Commissione di avanzamento nel piu' breve tempo possibile. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

[4]Il Ministro per la marina, esaminati la proposta e il parere della competente commissione, decide, con decreto motivato, entro sei mesi dalla deliberazione della Commissione, se l'ufficiale debba oppur no essere sospeso, e per quanto tempo, o cancellato dal quadro di avanzamento.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art23 · fonte su Normattiva