Art. 23
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[2]L'autorita' che ritenga un suo dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento non piu' idoneo alla promozione per sopravvenute cause fisiche, intellettuali, morali o di qualsiasi altra natura, ha l'obbligo di proporre la sua sospensione o cancellazione dal quadro.
[3]La proposta e' sottoposta all'esame della competente Commissione di avanzamento nel piu' breve tempo possibile. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.
[4]Il Ministro per la marina, esaminati la proposta e il parere della competente commissione, decide, con decreto motivato, entro sei mesi dalla deliberazione della Commissione, se l'ufficiale debba oppur no essere sospeso, e per quanto tempo, o cancellato dal quadro di avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva