Art. 24
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[1](Art 28 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Il Ministro per la marina ha facolta' di sospendere, con suo decreto motivato, la promozione di ufficiali iscritti in quadro di avanzamento, indipendentemente dal caso previsto dall'art. 23.
[3]Per l'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni il Ministro deve, entro sei mesi, previo nuovo esame da parte della competente Commissione di avanzamento, provvedere, con suo decreto, alla reinscrizione in quadro, o alla cancellazione dal quadro. Nel primo caso, e sempre che non si tratti di avanzamento a scelta assoluta o ad anzianita', il Ministro ha facolta' di stabilire il nuovo posto in quadro dell'ufficiale.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva