Art. 25
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[1](Articoli 10 e 11, 1° comma, parte 2° comma, e 32 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento non puo' essere promosso quando venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a)sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;
- b)collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
- c)collocato in disponibilita';
- d)sospeso dall'impiego o dal grado.
[3]All'ufficiale che cessi dalle condizioni di cui sopra si applica il disposto del secondo comma dell'art. 24, purche', applicando le deduzioni di anzianita' previste dalla legge sullo stato degli ufficiali, risulti ancora compreso nel limiti di scrutinio fissati per la formazione dei quadri in vigore all'atto in cui la sua posizione e' stata completamente definita.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva