Art. 27

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[1](Art. 11, 2° e 3° comma T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Qualora il procedimento penale o disciplinare abbia esito favorevole per l'ufficiale e questi sia reinscritto in quadro e vi mantenga il posto che aveva, egli e' promosso con la data e la sede di anzianita' che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

[3]La promozione deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data di definizione del procedimento penale o disciplinare.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art27 · fonte su Normattiva