Art. 27
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[2]Qualora il procedimento penale o disciplinare abbia esito favorevole per l'ufficiale e questi sia reinscritto in quadro e vi mantenga il posto che aveva, egli e' promosso con la data e la sede di anzianita' che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.
[3]La promozione deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data di definizione del procedimento penale o disciplinare.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva