Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 9 legge 6 giugno 1935, n. 1404, ultimo comma).
[2]I reclami in materia di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facolta' di richiedere su di essi il parere della competente Commissione di avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva