Art. 29

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[1](Art. 12 e parte 2° comma art. 11 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]L'ufficiale iscritto in quadro e' promosso quando esiste vacanza nell'organico dei gradi superiori del rispettivo corpo e ruolo. L'ufficiale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 27 e' promosso anche se non esista tale vacanza, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art29 · fonte su Normattiva