Art. 3
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[1](Articoli 15, 1° e 2° comma, e 72 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati)
[2]Gli ufficiali in servizio permanente sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianita' distinti per Corpi e gradi; per gli ufficiali del Corpo sanitario i medici sono iscritti separatamente dai chimici-farmacisti.
[3]L'inscrizione nei ruoli di anzianita' degli ufficiali in congedo ha luogo anche per categoria, ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva