Art. 30

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[1](Art. 13 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e art. 11 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato dall'art. 2 del R. D. L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificati).

[2]Costituiscono vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento:

  • a)i decessi;
  • b)le cessazioni dai ruoli del servizio permanente effettivo (collocamento nelle posizioni «a disposizione» o «fuori organico»; collocamento in ausiliaria, a riposo, in congedo provvisorio, in riforma; dispensa dal S.P.E.; perdita del grado od altre posizioni previste dalle leggi);
  • c)i trasferimenti in altro ruolo;
  • d)i collocamenti in aspettativa per qualsiasi motivo;
  • e)i collocamenti in disponibilita';
  • f)i collocamenti fuori quadro previsti dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art30 · fonte su Normattiva