Art. 30
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[2]Costituiscono vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento:
- a)i decessi;
- b)le cessazioni dai ruoli del servizio permanente effettivo (collocamento nelle posizioni «a disposizione» o «fuori organico»; collocamento in ausiliaria, a riposo, in congedo provvisorio, in riforma; dispensa dal S.P.E.; perdita del grado od altre posizioni previste dalle leggi);
- c)i trasferimenti in altro ruolo;
- d)i collocamenti in aspettativa per qualsiasi motivo;
- e)i collocamenti in disponibilita';
- f)i collocamenti fuori quadro previsti dalle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva