Art. 32

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[1](Art. 18, 2°, 3° e 4° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze previste dal 1° comma del precedente art. 31 mediante collocamenti di ufficiali «a disposizione» o «fuori organico», o mediante passaggi in altro ruolo, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.

[3]Nei gradi oltre i quali non si consegua promozione, le vacanze necessarie per raggiungere la misura stabilita dalle suddette tabelle sono formate con provvedimento del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

[4]Gli ufficiali che cessano dal S.P.E. in base al presente articolo sono collocati, a seconda del grado, «a disposizione» o «fuori organico», applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente articolo 37.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art32 · fonte su Normattiva