Art. 33
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[2]Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni e' stabilito nelle tabelle nn. 9 a 15 annesse al presente testo unico in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.
[3]Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in piu' o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, e, quando si tratti di ufficiali delle capitanerie di porto, col Ministro per le comunicazioni, puo' apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione risultante dalle tabelle sopra indicate ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.
[4]Alla fine di ogni triennio dalla data di entrata in vigore delle suddette tabelle possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie stabilite dalle tabelle stesse, per i vari corpi, ruoli e gradi, mediante Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze ed eventualmente con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva