Art. 34
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[2]Qualora il numero degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni da trasferire nel rispettivo, ruolo dei Comandi marittimi o dei servizi risulti, nell'anno, superiore alle aliquote stabilite, per tali trasferimenti, dalle tabelle nn. 9 a 12 annesse al presente testo unico, la designazione degli ufficiali da trasferire dall'un ruolo all'altro e' fatta dal Ministro per la marina, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.
[3]Agli ufficiali di cui al precedente comma non trasferiti nel ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei servizi perche esuberanti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, ultimo comma, e 67 del presente testo unico.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva