Art. 35
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[2]Qualora il numero degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni, da trasferire nel ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei servizi, risulti, nell'anno inferiore alle aliquote stabilite per tali trasferimenti dalle tabelle numeri 9 a 12 annesse al presente testo unico, il numero delle vacanze necessarie, fissato dalle tabelle stesse per i predetti ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni e per i singoli gradi, deve essere ugualmente raggiunto, con trasferimenti di autorita', sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva