Art. 36
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[1](Art. 20 legge 6 giugno 1935, n. 1404).
[2]Le vacanze che, nel corpo di Stato Maggiore, ruolo dei Comandi marittimi, si verificano nei gradi di capitano di vascello e capitano di fregata e quelle che nel corpo del Genio navale, ruolo dei servizi, si verificano nel grado di tenente colonnello, vengono colmate con trasferimento, a domanda o d'autorita', di ufficiali aventi tali gradi, dal ruolo dei Comandi navali o da quello delle Direzioni, e con promozioni dal grado inferiore del ruolo dei Comandi marittimi o dei servizi, nella misura stabilita dalle tabelle 10 e 12 annesse al presente testo unico.
[3]Le vacanze che nei predetti ruoli dei Comandi marittimi o dei servizi si verificano nel grado di capitano di corvetta o di maggiore del Genio navale vengono colmate con trasferimento di pari grado dai ruoli corrispondenti dei Comandi navali o delle Direzioni, e con promozioni di tenenti di vascello o di capitani del Genio navale iscritti in quadro per l'avanzamento nel ruolo dei Comandi marittimi o dei servizi, nella misura stabilita dalle predette tabelle 10 e 12.
[4]Le vacanze che si verificano nel grado di colonnello del Genio navale del ruolo dei servizi e quelle che si verificano in tutti i gradi degli altri corpi o ruoli non considerati sopra sono colmate con promozioni dai gradi inferiori.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva