Art. 37
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[1](Art. 21 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).
[2]Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel 1° comma del precedente art. 31, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalle tabelle, il Ministro per la marina ha facolta', o di formare le vacanze occorrenti ((sulla base delle graduatorie previste)) dal precedente art. 19, o di disporre che siano presi in esame altri ufficiali in condizione di scrutinio ed eventualmente riesaminati gli ufficiali gia' scrutinati, unicamente allo scopo di raggiungere il numero delle vacanze stabilito dallo tabelle. Se cio' nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procede al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti ma non iscritti in quadro e, se necessario, quegli ufficiali prescelti ed inscritti in quadro in ordine inverso alla loro Inscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.
[3]Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque corpo e grado, inscritti o meno in quadro, cosi' destinati a formare vacanze necessarie, sono collocati «a disposizione» ((a meno che non chiedano di essere, invece, collocati «fuori organico»)).
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva