Art. 38

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[1](Art. 22 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle 9 a 15 annesse al presente testo unico, per qualsiasi delle cause specificate nel 1° comma del precedente art. 31, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1° gennaio dell'anno successivo, ed e' computata nel numero di vacanze necessarie stabilite per quest'ultimo anno.

[3]Le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1° gennaio sopra detto, agli effetti dell'avanzamento, sia nello stesso grado, sia nei gradi inferiori.

[4]Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, escludendo pero', nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art38 · fonte su Normattiva