Art. 39

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[1](Art. 29 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]Gli ufficiali superiori appartenenti a corpi, ruoli e gradi per i quali sono previste vacanze annuali necessarie, compresi nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti dal Ministro per la marina, possono far domanda di collocamento «a disposizione», se capitani di vascello o colonnelli, e «fuori organico» se di grado inferiore. Le domande possono essere accolte dal Ministro soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle.

[3]Gli ufficiali ammiragli ed i generali dei seguenti corpi, compresi nei limiti di anzianita' stabiliti dal Ministro per la marina, possono chiedere il collocamento «a disposizione». Le domande possono essere accolte dal Ministro soltanto se non vi venga a superare nell'anno, per i gradi come appresso elencati, il numero di cessazioni dal servizio permanente effettivo - previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 30 - a fianco di ciascuno di essi indicato:

[4]Ammiraglio di squadra designato d'armata e Ammiraglio di squadra N. 2 all'anno Ammiraglio di divisione e contrammiraglio » 4 » Generale ispettore del Genio navale » 1 in anni 4 Tenente generale del Genio navale » 2 » 4 Maggior generale del Genio navale » 3 » 4 Tenente generale Corpo sanitario » 1 » 4 Maggior generale Corpo sanitario » 1 » 4 Tenente generale Corpo commissariato » 1 » 4 Maggior generale Corpo commissariato » 1 » 4 Tenente generale Corpo capitanerie di porto » 1 » 4 Maggior generale Corpo capitanerie di porto » 2 » 4

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art39 · fonte su Normattiva