Art. 4
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[1](Art. 4 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 e 1° periodo 1° comma art. 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).
[2]L'avanzamento ha luogo per corpi, ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento per la sua applicazione.
[3]A tale effetto gli ufficiali possono essere «prescelti» o «non prescelti» per l'avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva