Art. 40

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[1](Art. 36 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]Per il corpo delle Armi navali il numero delle vacanze annue necessarie, nonche' la data di applicazione, saranno determinati con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.

[3]Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui al 2° comma del precedente art. 39 per i gradi di generale del Corpo stesso.

[4]Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento «a disposizione», se colonnelli o generali, o «fuori organico», se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide se e quale di esse possa essere accolta, nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art40 · fonte su Normattiva