Art. 41
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[1](Articoli 6 e 48 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati).
[2]Per conseguire l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente testo unico e dalle tabelle nn. 1 a 8 ad esso allegate, salvo i casi previsti dai successivi articoli 81 e 108.
[3]Per essere sottoposto a scrutinio l'ufficiale deve trovarsi nelle condizioni prescritte dal regolamento.
[4]Il Ministro per la marina ha facolta' di ammettere allo scrutinio ed all'avanzamento alcuni capitani e maggiori del Genio navale che abbiano soltanto meta' delle condizioni di imbarco, in direzione o servizio di macchina.
[5]Il numero di tali ufficiali non puo' eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva