Art. 42
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[1](Art. 7 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1778, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n 2305, modificati).
[2]E' valido agli effetti dell'avanzamento il tempo di imbarco su Regie navi in armamento o riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purche' addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perche' il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti suddetti, meta' di esso deve essere trascorso su Regie navi, in armamento od in riserva.
[3]E' considerato altresi' come imbarco compiuto su Regie navi in armamento quello che gli ufficiali compiono sui piroscafi della marina mercantile, per istruzione professionale, giusta il disposto del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319.
[4]Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui al precedente art. 41 deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o in riserva.
[5]Il periodo di tempo trascorso nelle cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina o di capo di Stato Maggiore della Regia marina e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una divisione navale o di una squadra navale. Agli stessi effetti e' considerato quale imbarco come capo di Stato Maggiore di forze navali il tempo trascorso, col grado di capitano di vascello, nella carica di capo di Gabinetto del Ministro per la marina.
[6]Quando la carica di capo di Stato Maggiore della Regia marina sia vacante, o quando le funzioni di detta carica siano assunte dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina, il tempo trascorso nella carica di sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina e' pure considerato, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva