Art. 43
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[1](Art. 7-bis aggiunto al T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 dall'art. 1 legge 22 dicembre 1932, n. 1787).
[2]Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva