Art. 44
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[1](Art. 9 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Sono considerati, a tutti gli effetti, come imbarcati su navi nella posizione di armamento gli ufficiali della Regia marina che si trovino in una delle seguenti posizioni amministrative:
- a)ufficiali destinati in servizio aeronavigante come osservatori presso reparti dell'Aviazione per la Regia marina o dell'Armata aerea;
- b)ufficiali destinati a seguire il corso di osservazione aerea;
- c)ufficiali destinati in servizio aeronavigante come osservatori presso gli Alti Comandi della Regia marina per l'impiego dell'Aviazione per la Regia marina.
[3]Agli effetti delle presenti norme devono intendersi in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero dell'aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto. Gli ufficiali che, pur essendo idonei al servizio di volo, non abbiano effettuato entro detto periodo l'attivita' minima di volo richiesta, non sono considerati in servizio aeronavigante, a meno che la mancata attivita' non sia da imputarsi a causa di forza maggiora, riconosciuta dal Ministero stesso.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva