Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[2]I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro eta' e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per il servizio.
[3]Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto sono assegnate dal Ministro per la marina, su proposta del Ministro per le comunicazioni, seguendo gli stessi criteri di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva