Art. 49
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[1](Art. 13, parte del 2° comma, 3°, 4° e 5° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).
[2]Le Commissioni di avanzamento, nel compilare gli elenchi e le graduatorie di cui al precedente art. 17, concernenti gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore e del Genio navale dei gradi sottoindicati, osservano anche le seguenti norme:
[3]Per i tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale la Commissione deve proporre al Ministro per la marina:
- a)quali fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento possono rimanere in servizio, ai sensi dell'art. 60 del presente testo unico;
- b)quali fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento sarebbero da iscrivere nei quadri di avanzamento dei ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali sarebbero da iscrivere nei quadri di avanzamento dei ruoli dei Comandi marittimi o dei servizi.
[4]Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passano a far parte dei rispettivi ruoli soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.
[5]Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni, le Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente art. 17, e propongono quindi al Ministro per la marina:
- a)quali fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento sarebbero da iscrivere nei quadri di avanzamento dei ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;
- b)quali fra gli ufficiali predetti sarebbero da trasferire nei ruoli dei Comandi marittimi o dei servizi, con esclusione, a partire dal 1939 in poi, dei colonnelli del Genio navale.
[6]Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del ruolo dei servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun ruolo e grado, gli elenchi di cui al precedente art. 17.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva