Art. 5
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[1](Art. 5 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]L'avanzamento avviene in base ad uno dei seguenti criteri: anzianita', concorso, scelta assoluta, scelta comparativa, scelta eccezionale, meriti eccezionali.
[3]L'avanzamento ad anzianita' e quello a scelta assoluta avvengono seguendo l'ordine dell'anzianita' relativa; la scelta assoluta deve pero' essere inspirata ad un criterio di maggiore severita' di giudizio in relazione alla elevatezza del grado da conferire.
[4]L'avanzamento per concorso ha luogo per graduatoria di merito degli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dalla Regia Accademia navale o di reclutamento, costituito com'e' detto al successivo art. 56, comma 2°, graduatoria formata in base al risultato di appositi corsi od esami, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
[5]La scelta comparativa dev'essere applicata con progressiva severita' di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da conferire.
[6]Por l'avanzamento a scelta eccezionale e per quello per meriti eccezionali valgono rispettivamente le particolari disposizioni degli articoli 81, 82 e 100 del presente testo unico.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva