Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 35 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]All'ufficiale che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a)iscritto in quadro di avanzamento;
- b)prescelto ma non iscritto nel quadro nel quale sono iscritti ufficiali pari grado meno anziani;
- c)non prescelto per l'avanzamento;
- d)dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
- e)sospeso dal quadro di avanzamento;
- f)cancellato dal quadro di avanzamento, e' data conoscenza delle decisioni che lo riguardano, con le modalita' stabilite dal regolamento.
[3]All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione del provvedimento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva