Art. 52
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[2]I quadri di avanzamento si distinguono in ordinari ed in suppletivi.
[3]Il Ministro per la marina forma i primi a termini del precedente art. 19.
[4]Quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi, il Ministro puo' convocare la Commissione di avanzamento per nuove designazioni senza che percio' decadano i quadri non ancora esauriti. La formazione dei quadri suppletivi ha luogo con le stesse norme di quelli ordinari.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva