Art. 53
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[2]I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.
[3]E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base ai criteri dell'anzianita' o del concorso, i quali vigono finche' non siano completamente esauriti, salvo il disposto dei precedenti articoli 23, 24 e 25.
[4]Per gli ufficiali inscritti in quadro perche' giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni del successivo art. 82, salvo il disposto dei precedenti articoli 23, 24 e 25.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva