Art. 53

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[1](Art. 33 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 164).

[2]I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

[3]E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base ai criteri dell'anzianita' o del concorso, i quali vigono finche' non siano completamente esauriti, salvo il disposto dei precedenti articoli 23, 24 e 25.

[4]Per gli ufficiali inscritti in quadro perche' giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni del successivo art. 82, salvo il disposto dei precedenti articoli 23, 24 e 25.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art53 · fonte su Normattiva