Art. 56
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[1](Art. 40 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]L'avanzamento a tenente di vascello avviene per concorso in base ai risultati del corso superiore, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
[3]Al corso superiore prendono parte i sottotenenti di vascello dello stesso corso di uscita dalla Regia Accademia navale, con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali ammissioni, abbiano trovato sede di anzianita' fra il primo del corso steso ed il primo del corso successivo, ma con esclusione di coloro che per qualsiasi causa abbiano acquistato una sede di anzianita' in un corso successivo, al quale percio' sono aggregati.
[4]Se vi sono corsi intermedi di ufficiali ammessi in base a disposizioni speciali, essi possono essere chiamati a frequentare il corso superiore con i pari grado del corso precedente o del corso seguente, ma sono classificati a parte, fra loro.
[5]Se per ragioni di servizio e per infermita' temporanee qualche sottotenente di vascello non puo' prendere parte al corso superiore con i propri compagni di corso, egli e' chiamato a seguirlo col corso seguente, ma e' scrutinato a parte e gli e' assegnato il posto che gli compete nel proprio corso.
[6]Agli ufficiali che debbono frequentare il corso superiore e' accordata una sola sessione di esami di riparazione.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva