Art. 57
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[2]L'avanzamento a capitano nei corpi del Genio navale, delle Armi navali, sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto avviene col criterio del concorso, in base ai risultati di appositi esami, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabilito dal regolamento.
[3]Agli esami prendono parte gli ufficiali dello stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, considerati detti corsi come al 2° comma del precedente art. 56.
[4]L'avanzamento a capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene ad anzianita', con le norme stabilite dal regolamento; quello a capitano del C.R.E.M. avviene a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva