Art. 57

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[1](Art. 41 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 6 legge 30 maggio 1932, n. 593, e art. 2 R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2306, modificato).

[2]L'avanzamento a capitano nei corpi del Genio navale, delle Armi navali, sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto avviene col criterio del concorso, in base ai risultati di appositi esami, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabilito dal regolamento.

[3]Agli esami prendono parte gli ufficiali dello stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, considerati detti corsi come al 2° comma del precedente art. 56.

[4]L'avanzamento a capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene ad anzianita', con le norme stabilite dal regolamento; quello a capitano del C.R.E.M. avviene a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio previsti dal regolamento.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art57 · fonte su Normattiva