Art. 58
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[2]L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti alla Scuola di comando, dell'eventuale servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
[3]Alla Scuola di comando prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita dalla Regia Accademia navale, considerato detto corso come al 2° comma del precedente art. 56.
[4]Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso possono dal Ministero essere destinati a frequentare la scuola di comando in vari gruppi.
[5]Agli ufficiali che frequentano la scuola di comando non e' concesso ripeterla in caso di insuccesso.
[6]Se vi sono ufficiali che non possono frequentare la scuola di comando per ragioni di servizio, o per infermita' temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi il disposto del precedente articolo 56.
[7]Il Ministro per la marina ha facolta' di esentare dalla scuola di comando soltanto quei tenenti di vascello che abbiano incarichi di indole politica particolarmente delicati, tali da non consentire la loro sostituzione con altri pari grado.
[8]Qualora speciali circostanze lo richiedano, puo' essere disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore marina, che i tenenti di vascello siano scrutinati e promossi indipendentemente dall'aver frequentato detta scuola.
[9]In tal caso il loro avanzamento e' effettuato per corso d'uscita dall'Accademia navale, considerato come al 2° comma del precedente art. 56, col criterio della scelta comparativa; per esso non sono richieste le schede individuali.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva