Art. 59

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[1](Art. 43 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 7 legge 30 maggio 1932, n. 593 e dall'art. 3 R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2306; 1° periodo del 2° comma dell'art. 13 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

[2]L'avanzamento a maggiore nei corpi del Genio navale, delle Armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto avviene col criterio del concorso, in base ai risultati di appositi esami, alle note caratteristiche e agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

[3]Agli esami prendono parte gli ufficiali dello stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, considerati detti corsi come al 2° comma del precedente art. 66.

[4]Per i capitani del corpo delle Armi navali provenienti dal corpo di Stato Maggiore si tiene conto del corso cui essi appartengono in questo corpo all'atto del trasferimento.

[5]L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita' secondo le norme del regolamento. Vi possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneita' all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non sono passati nel corpo del Genio navale.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art59 · fonte su Normattiva