Art. 60

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[1](Art. 49 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando, e gli ufficiali pari grado dei vari corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento, rimangono in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria di autorita', salvo ad essi la facolta' di cui all'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397.

[3]Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento ed a quelli che. pur avendo superato con esito favorevole il corso di comando o gli esami prescritti, siano definitivamente non prescelti per l'avanzamento. Uguale trattamento e' fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di comando.

[4]Il numero complessivo di tali ufficiali non puo' eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo, facendosi luogo, ove si verificasse tale eccedenza, al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio o alla dispensa dal servizio effettivo del meno idonei a cominciare dai piu' anziani, a seconda dei limiti di Servizio da essi raggiunti.

[5]I capitani per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, sono mantenuti in servizio fino al limite di eta' prescritto per il loro grado.

[6]I tenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente per i quali la Commissione ordinaria di avanzamento non esprime parere favorevole perche' rimangano in servizio, sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento agli effetti dell'articolo 39 della legge 11 marzo, 1926, n. 397.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art60 · fonte su Normattiva