Art. 62

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[1](Art. 49 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, 1° periodo 1° comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, art. 12 R. D. 26 luglio 1935, n. 1656).

[2]L'avanzamento a capitano di vascello del ruolo Comandi navali, a colonnello del Genio navale del ruolo Direzioni ed ai gradi corrispondenti degli altri corpi ha luogo a scelta comparativa.

[3]Il giudizio complessivo riportato dagli ufficiali che hanno seguito il corso presso l'Istituto di guerra marittima costituisce elemento di valutazione agli effetti dell'avanzamento.

[4]L'avanzamento a capitano di vascello del ruolo Comandi marittimi ed a colonnello del Genio navale del ruolo Servizi ha luogo ad anzianita', senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art62 · fonte su Normattiva