Art. 62
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[2]L'avanzamento a capitano di vascello del ruolo Comandi navali, a colonnello del Genio navale del ruolo Direzioni ed ai gradi corrispondenti degli altri corpi ha luogo a scelta comparativa.
[3]Il giudizio complessivo riportato dagli ufficiali che hanno seguito il corso presso l'Istituto di guerra marittima costituisce elemento di valutazione agli effetti dell'avanzamento.
[4]L'avanzamento a capitano di vascello del ruolo Comandi marittimi ed a colonnello del Genio navale del ruolo Servizi ha luogo ad anzianita', senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva