Art. 63

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[1](Art. 50 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 8 legge 30 maggio 1932, n. 593; art. 5, parte 1° e 2° comma, R. decreto 26 luglio 1935, n. 1656, modificati).

[2]Al corso presso l'Istituto di guerra marittima sono ammessi capitani di corvetta che hanno compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento ed, eccezionalmente, capitani di fregata.

[3]Il numero di detti ufficiali e', per ciascuna sessione, stabilito dal Ministro per la marina, il quale, sentita la Commissione suprema di avanzamento, sceglie gli ufficiali da destinare all'Istituto di guerra marittima.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art63 · fonte su Normattiva