Art. 63
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[2]Al corso presso l'Istituto di guerra marittima sono ammessi capitani di corvetta che hanno compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento ed, eccezionalmente, capitani di fregata.
[3]Il numero di detti ufficiali e', per ciascuna sessione, stabilito dal Ministro per la marina, il quale, sentita la Commissione suprema di avanzamento, sceglie gli ufficiali da destinare all'Istituto di guerra marittima.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva