Art. 64

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[1](Art. 59 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007; 5° comma art. 1 e 6° comma art. 13 legge 6 giugno 1935, n. 1404; art. 10 R. decreto 9 agosto 1935, n. 1762).

[2]L'avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa.

[3]Il giudizio espresso dal capo di Stato Maggiore della Marina sulle attitudini e sulla preparazione dimostrate dagli ufficiali che hanno frequentato il Centro di alti studi di guerra marittima costituisce elemento di valutazione agli effetti dell'avanzamento.

[4]Due dei contrammiragli possono provenire dai capitani di vascello del ruolo dei Comandi marittimi, senza possibilita' pero' di ulteriore avanzamento in S. P. E.

[5]Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio ai sensi del precedente comma e' richiesto dal Ministro per la marina ed ha luogo, pure a scelta comparativa, fra i capitani di vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello cosi' prescelti sono inclusi dal Ministro per la marina nel quadro di avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterra' di stabilire.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art64 · fonte su Normattiva