Art. 65
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[1](Art. 60 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).
[2]((L'avanzamento ad ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa.
[3]Qualora un solo contrammiraglio o maggior generale da in condizioni di scrutinio egli non puo' essere dichiarato prescelto per l'avanzamento se non possiede in modo completo tutte le attitudini per ricoprire gli incarichi del grado superiore)).
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva