Art. 67
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[1](Art. 16 legge 6 giugno 1935, n. 1404).
[2]Per gli ufficiali di qualunque grado non idonei agli uffici del proprio grado e per gli ufficiali inferiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S.P.E. ai sensi del precedente art. 66 e della legge sullo stato degli ufficiali valgono le norme stabilite con la stessa legge. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni «a disposizione» e «fuori organico».
[3]Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
[4]Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dal precedente art. 60.
[5]I contrammiragli ed i maggior generali, i capitani di vascello ed i colonnelli definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, sono collocati «a disposizione»; tutti gli altri ufficiali superiori sono collocati «fuori organico».
[6]Il collocamento di ufficiali «a disposizione» o «fuori organico» in base al presente articolo ha inizio dal piu' anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.
[7]Gli eccedenti sono collocati «a disposizione» o «fuori organico» negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.
[8]Capo VI.
[9]Delle promozioni sino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva