Art. 69

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[1](Art. 37 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 3 legge 30 maggio 1932, n. 593).

[2]L'ufficiale fuori quadro organico e' promosso quando verificandosi una vacanza nell'organico dei gradi superiori a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale cosi' promosso continui a rimanere fuori quadro organico, si fa luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

[3]Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, cessati i motivi del collocamento fuori quadro vi rientra, non si da' piu' corso a successive promozioni al grado nel quale si verifica la eccedenza, finche' essa non sia eliminata.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art69 · fonte su Normattiva