Art. 71
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[2]Il grado di ammiraglio di squadra e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservando la seguente procedura.
[3]Quando e' presumibile la formazione di vacanze nel grado di ammiraglio di squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca la Commissione speciale, costituita dagli ammiragli di armata, da quelli di squadra designati di armata e da quelli di squadra che abbiano esercitato od esercitino il comando di una squadra, o abbiano rivestito le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina e dal capo di Stato Maggiore, della Regia marina, salvo che questi rivesta grado di ammiraglio di divisione, per chiedere la designazione per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra di ammiragli di divisione in condizioni di scrutinio.
[4]All'uopo il Ministro comunica alla Commissione speciale la aliquota degli ammiragli di divisione da esaminare.
[5]La Commissione speciale designa i nomi degli ammiragli di divisione che posseggono la completa attitudine per ricoprire gli incarichi del grado superiore e per esercitare il comando di una squadra navale, e li elenca nell'ordine della loro anzianita' relativa.
[6]Qualora in condizioni di scrutinio vi sia un solo ammiraglio di divisione, la Commissione si pronuncia favorevolmente se ritiene che egli possegga in modo completo tutte le attitudini per ricoprire gli incarichi del grado superiore e per bene esercitare il comando di una squadra navale.
[7]Le designazioni fatte dalla Commissione speciale servono di norma al Ministro per la marina per le proposte di promozione ad ammiraglio di squadra, ai sensi del 1° comma del presente articolo.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 marzo 1944 · versione 0 su Normattiva