Art. 72

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[1](Art. 64 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Il grado di generale ispettore per il corpo del Genio navale e quello di generale ispettore per il corpo delle Armi navali sono conferiti con le modalita' stabilite dal precedente art. 71 per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra.

[3]Pero' la Commissione speciale di cui allo stesso art. 71 deve essere integrata, rispettivamente, dal generale ispettore per il corpo del Genio navale e dal generale ispettore per il corpo delle Armi navali, se esistenti in ruolo.

[4]La Commissione predetta, qualora sia chiamata ad esaminare piu' tenenti generali in condizioni di scrutinio designa coloro che posseggono la completa attitudine per ricoprire gli incarichi del grado superiore; qualora invece sia chiamata ad esaminare un solo tenente generale in condizioni di scrutinio, lo designa per l'avanzamento se ritiene che egli possegga in modo completo tutte le attitudini per coprire la carica di capo del corpo del Genio navale o delle Armi navali.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art72 · fonte su Normattiva