Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 63 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Le designazioni per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra o a generale ispettore del Genio navale o a generale ispettore delle Armi navali, fatte dalla Commissione speciale ai sensi dei precedenti articoli 71 e 72, decadono, rispettivamente, allorquando il Ministro richiede alla Commissione stessa altra designazione per tali avanzamenti.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva