Art. 73

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[1](Art. 63 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Le designazioni per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra o a generale ispettore del Genio navale o a generale ispettore delle Armi navali, fatte dalla Commissione speciale ai sensi dei precedenti articoli 71 e 72, decadono, rispettivamente, allorquando il Ministro richiede alla Commissione stessa altra designazione per tali avanzamenti.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art73 · fonte su Normattiva