Art. 76
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[1]Per lo scrutinio o l'avanzamento previsti dagli articoli 71, 72 e 74 del presente testo unico valgono, in quanto non siano con essi in contrasto, le norme riguardanti lo scrutinio e l'avanzamento degli altri ufficiali, per la promozione dei quali e' richiesta, la compilazione dei quadri di avanzamento.
[2]Nei casi in cui nell'aliquota di scrutinio siano compresi ammiragli di divisione o tenenti generali, che per motivi di salute o di servizio, non siano nelle condizioni di potere essere scrutinati, la promozione degli ufficiali scrutinati al grado superiore e' fatta con riserva di anzianita' in confronto dei pari grado non scrutinati.
[3]La riserva di anzianita' cessa se coloro nei cui confronti fu fatta, venendo ad essere scrutinati, non siano stati designati per l'avanzamento o, pure essendolo stati, non siano stati proposti per l'avanzamento. Se, invece, lo siano stati, si provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, a stabilire l'anzianita' sia loro che degli altri ufficiali, che erano stati promossi con riserva di anzianita'.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva