Art. 77

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[1](Art. 67, 1° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Il parere richiesto per l'applicazione dell'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e' dato dalla Commissione speciale di cui ai precedenti articoli 71 e 72, quando si tratta di ammiragli di divisione o gradi corrispondenti.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art77 · fonte su Normattiva