Art. 77
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[2]Il parere richiesto per l'applicazione dell'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e' dato dalla Commissione speciale di cui ai precedenti articoli 71 e 72, quando si tratta di ammiragli di divisione o gradi corrispondenti.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva